Nella predisposizione della presente circolare lo studio si è avvalso anche dei servizi di aggiornamento erogati dal Sistema Integrato Eutekne

1 premessa

Sul S.O. n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall’1.1.2026.

Qui di seguito le principali novità, seguiranno apposite informative più dettagliate con gli argomenti di maggiore interesse per i nostri clienti.

2 principali novità in materia fiscale e agevolativa

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2026.

Argomento Descrizione
Aliquote IRPEF - Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo
scaglione

Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”.

Nuova struttura delle aliquote IRPEF

L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:

  • 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;

  • 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

  • 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.

Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell’ali­quota).

Decorrenza

La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall’1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2026.

In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027.

Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di aliquote IRPEF sono però già applicabili in se­de di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2026, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

A partire dalle retribuzioni e pensioni di gennaio 2026, in sede di effettuazione delle ritenute, i sostituti d’imposta devono quindi applicare la nuova aliquota del 33%, anche se, in considerazione dei tempi tecnici necessari per gli adeguamenti informatici e amministrativi, la novità potrebbe diventare concretamente operativa nei mesi successivi, fatti salvi i necessari conguagli in relazione alle precedenti men­silità del 2026.

Detrazioni
IRPEF per oneri - Spese sostenute dall’1.1.2026 -
Riduzione di 440 euro per i
possessori di redditi superiori a 200.000 euro

Per “neutralizzare” il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d’imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell’importo della detrazione d’imposta per determinati oneri detraibili.

Oneri oggetto di riduzione

Mediante l’inserimento del co. 5-bis all’art. 16-ter del TUIR, viene infatti previsto che, dall’anno 2026 (modello 730/2027 o REDDITI PF 2027), dopo aver tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 15 co. 3-bis e 16-ter del TUIR, la detrazione spettante è diminuita di 440 euro per:

  • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;

  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;

  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.

Oneri esclusi dalla riduzione di 440 euro

La riduzione prevista dall’art. 16-ter co. 5-bis del TUIR riguarda esclusivamente gli oneri sopraelencati, motivo per cui non sono oggetto della riduzione, ad esempio:

  • le detrazioni previste dall’art. 12 del TUIR, per familiari a carico;

  • le detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR, per tipologie reddituali;

  • le detrazioni previste dall’art. 16 del TUIR, per canoni di locazione;

  • le detrazioni previste dall’art. 16-bis del TUIR, per interventi di recupero edilizio;

  • le detrazioni previste da altre disposizioni in relazione agli interventi “edilizi”, ad esempio:

  • la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”);

  • la detrazione per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus”).

Determinazione del reddito complessivo

Ai fini dell’applicazione della riduzione di 440 euro, il reddito complessivo, determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR, deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Nel calcolo del reddito complessivo devono però essere ricompresi anche:

  • i redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni”;

  • i redditi di lavoro autonomo o d’impresa assoggettati al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;

  • le mance elargite dai clienti ai lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate all’imposta sostitutiva del 5%;

  • l’eccedenza di agevolazione ACE ancora utilizzabile.

Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, si deve tenere conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

Altre disposizioni di riduzione delle detrazioni d’imposta per oneri da applicare congiuntamente

Dal periodo d’imposta 2026, il calcolo dell’ammontare delle detrazioni fiscali spettanti si complicherà ulteriormente in quanto si dovrà tenere conto anche delle disposizioni recate dall’art. 16-ter del TUIR e dall’art. 15 co. 3-bis del TUIR che prevedono, rispettivamente:

  • dall’1.1.2025, il riordino delle detrazioni per oneri per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (con alcune eccezioni, tra cui le spese sanitarie), mediante la previsione di un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente;

  • dall’1.1.2020, la parametrazione delle detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (salvo alcune eccezioni tra cui le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui) al reddito complessivo superiore a 120.000 euro.

Le tre misure citate che ridimensionano gli oneri detraibili, tuttavia, non riguardano le medesime tipologie di spese.

Interventi di
recupero edilizio - Spese sostenute nell’anno 2026 - Aliquote

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025.

Aliquota di detrazione “ordinaria” per le spese dal 2025 al 2027

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

  • al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026;

  • al 30% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Aliquota di detrazione “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

  • al 50% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

  • al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Ecobonus
e sismabonus - Spese sostenute nell’anno 2026 - Aliquote

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), sono allineate al “bonus casa” con riguardo alle spese sostenute dall’1.1.2025.

L’”ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure:

  • per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;

  • per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.

Bonus mobili - Proroga

Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi.

L’agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025.

Limite massimo di spesa

In relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili

Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità:

  • riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 5% all’1% per gli anni 2026 e 2027;

  • incremento del limite di importo complessivo entro cui è possibile applicare l’imposta sostitutiva;

  • proroga per il 2026 dell’agevolazione prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato.

Riduzione dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme riconosciute a titolo di partecipazione agli utili, ai sensi dell’art. 1 co. 182 ss. della L. 28.12.2015 n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, viene ridotta dal 5% all’1%.

Di conseguenza, viene modificato l’art. 1 co. 385 della L. 30.12.2024 n. 207, prevedendo che la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme a titolo di partecipazione agli utili trovi applicazione solo per il 2025 e non anche per gli anni 2026 e 2027.

Incremento del limite di detassazione

L’imposta sostitutiva dell’1% si applica per il 2026 e il 2027 entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro.

Proroga dell’agevolazione per i dividendi

L’agevolazione fiscale contenuta nell’art. 6 co. 1, terzo periodo, della L. 76/2025 si applica anche nel 2026 (l’agevolazione era limitata, inizialmente, al solo anno 2025).

L’agevolazione prevede che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

Imposta
sostitutiva sugli
incrementi
contrattuali

Viene introdotta, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 5%, sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali.

Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Ambito applicativo

L’imposta sostitutiva si applica sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall’1.1.2024 al 31.12.2026.

Condizioni

L’imposta sostitutiva sugli incrementi dei rinnovi contrattuali trova applicazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nel 2025.

Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso

Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Imposta
sostitutiva sul
trattamento
accessorio nel settore privato

Viene introdotta, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 15%, sul trattamento accessorio dei dipendenti del settore privato.

Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Ambito applicativo

L’imposta sostitutiva viene applicata dal sostituto d’imposta del settore privato sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1 co. 2 del DLgs. 66/2003 e dei CCNL;

  • maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;

  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

Esclusioni

Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Sono escluse dall’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva sul trattamento accessorio le attività rientranti nel trattamento integrativo speciale.

Condizioni

L’imposta sostitutiva trova applicazione in favore dei lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro.

Limite

I compensi in questione possono essere assoggettati a imposta sostitutiva nel limite annuo di 1.500 euro.

Ai fini del limite annuo di 1.500 euro non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1 co. 182 ss. della L. 28.12.2015 n. 208.

Regime previdenziale

Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso

Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Buoni pasto elettronici - Incremento esenzione

Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici.

Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.

Contributi versati alle forme
pensionistiche complementari -
Aumento
del limite di
deducibilità

Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005.

In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto:

  • l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4);

  • il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 (co. 6).

Argomento Descrizione
Proroghe delle esenzioni per il sisma dell’Italia centrale del 2016 e 2017

Vengono prorogate alcune agevolazioni riferite agli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno interessato i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016.

Proroga dell’esenzione per il reddito dei fabbricati e dall’IMU

Sono prorogate le esenzioni dall’IRPEF e dall’IRES, nonché dall’IMU, per i fabbricati che al contempo risultano:

  • ubicati nei Comuni colpiti dai predetti eventi sismici;

  • distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

In presenza di tali requisiti:

  • i redditi dei fabbricati non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF e dell’IRES, fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all’anno d’imposta 2025;

  • i fabbricati sono esenti dall’IMU fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2026.

Proroga delle agevolazioni per la ZFU del sisma Italia centrale 2016 e 2017

Vengono prorogate per l’anno 2026 le agevolazioni previste con riferimento alla zona franca urbana (ZFU) istituita, ai sensi dell’art. 46 del DL 50/2017, nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

In presenza dei necessari requisiti, le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale nella ZFU relativa al sisma dell’Italia centrale del 2016 e 2017 fruiscono:

  • dell’esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta);

  • dell’esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo d’imposta);

  • dell’esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;

  • dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni

Viene ulteriormente incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all’art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%.

Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.

Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state messe “a regime” a partire dall’1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe.

Decorrenza

L’incremento dell’aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.

Valutazione di convenienza della rivalutazione

Il regime in argomento deve essere valutato nella prospettiva di un possibile risparmio d’imposta all’atto di una successiva cessione delle partecipazioni.

In merito, occorre evidenziare che:

  • l’imposta sostitutiva del 21% dovuta per l’affrancamento si calcola sul valore di perizia o sul valore normale delle partecipazioni di cui all’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR;

  • mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un’aliquota del 26%.

Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l’imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento (non si considera per semplicità il costo della perizia).

Questa verifica si può riassumere nella seguente formula:

21% × valore normale o di perizia < 26% × plusvalenza da cessione

Considerato che il rapporto tra i due parametri è di 0,8077 (21% / 26%), il regime agevolato risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore all’80,77% del valore normale della partecipazione oppure di quello rilevato in sede di perizia per le partecipazioni non quotate.

Argomento Descrizione
Criptovalute -
Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins

Viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. “stablecoins” denominate in euro.

Si interviene infatti sulle plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, le quali, dall’1.1.2026, sconteranno l’imposta sostitutiva del 33% come previsto dalla legge di bilancio 2025.

La novità è rappresentata dall’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.

Ai fini del regime di tassazione agevolato, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.

Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi

Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), modificando l’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi.

Locazioni brevi

Si ricorda che si definiscono locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l’eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l’aliquota del 21%.

Presunzione di imprenditorialità

A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d’imposta, di un determinato numero di appartamenti.

Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d’impresa, ecc.

A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi.

Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa.

Rapporto con le aliquote della cedolare secca

Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d’imposta 2026:

  • chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%;

  • chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l’aliquota del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%;

  • chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca.

Computo dei tre appartamenti

Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”.

Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento.

Per computare l’appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d’imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).

Iper-ammortamenti

Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Beni agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:

  • materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);

  • materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;

  • prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo; 

  • destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Misura della maggiorazione

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del: 

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 

  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; 

  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. 

Modalità di accesso

Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. 

Modifiche alla
disciplina dei
dividendi e delle plusvalenze

Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta:

  • sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;

  • ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.

    Analoga condizione è prevista per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori.

    Per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale.

    Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.

Dividendi

Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, conseguentemente:

  • le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%);

  • le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 95%).

Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d’imposta nella misura ridotta dell’1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni).

Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a decorrere dall’1.1.2026.

Plusvalenze

Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e riguardano, conseguentemente:

  • le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%);

  • le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 95%).

Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la participation exemption (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali).

Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall’1.1.2026.

Frazionamento delle plusvalenze - Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026

Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito di impresa di cui al­l’art. 86 co. 4 del TUIR.

Tassazione delle plusvalenze nel periodo d’imposta di realizzo

Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”.

Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d’imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d’imposta

Sempre in base all’art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Le previgenti regole rimangono valide anche per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, le quali, se i diritti sono stati posse­duti per un periodo non inferiore a 2 anni, concorrono a formare il reddito:

  • in quote costanti in un massimo di 5 periodi nei limiti della parte propor­zionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro;

  • nell’esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte.

Indicazione nella dichiarazione dei redditi

Nei casi previsti, resta fermo che la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusva­len­za con­cor­re a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

Decorrenza

Le modi­fiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”).

Acconti 2026

Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta succes­sivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”) si assume, quale imposta del periodo pre­cedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Svalutazione delle obbligazioni e
degli altri titoli in serie o di massa

Viene modificata la disciplina della valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, siano essi iscritti nell’attivo circolante, siano essi iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (artt. 94 co. 4 del TUIR, 101 co. 2 e 2-bis e 110 co. 1-bis del TUIR).

Obbligazioni e titoli iscritti nell’attivo circolante

Viene modificato l’art. 94 co. 4 del TUIR, concernente la svalutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa di cui all’art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR.

In particolare, si stabilisce che, ai fini dell’art. 92 co. 5 del TUIR, il valore minimo è determinato:

  • per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre;

  • per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell’ultimo semestre.

Le regole sopra illustrate, come modificate, si applicano ai soggetti OIC.

Non viene invece modificato il co. 4-bis dello stesso art. 94 del TUIR, in base al quale, in deroga a quanto disposto dal precedente co. 4, per i soggetti IAS/IFRS adopter la valutazione dei beni indicati nell’art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR, operata in base alla corretta applicazione di tali principi contabili, assume rilievo anche ai fini fiscali.

Obbligazioni e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie

L’art. 101 co. 2 primo periodo del TUIR rimanda ai criteri contenuti nell’art. 94 del TUIR per la valutazione dei beni indicati nell’art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Il secondo periodo dello stesso co. 2 stabilisce che, in relazione alle obbligazioni e agli altri titoli in serie e di massa di cui all’art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR, negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre.

Le regole previste dall’art. 101 co. 2 primo e secondo periodo del TUIR, non modificate, trovano applicazione per i soggetti OIC.

Aggiungendo un terzo periodo al richiamato co. 2, si dispone che, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, le minusvalenze da valutazione assumono rilievo fiscale se imputate a Conto economico.

Conseguentemente, sono apportate modifiche di coordinamento normativo agli artt. 101 co. 2-bis del TUIR e 110 co. 1-bis del TUIR.

Assegnazione agevolata di
beni ai soci e
trasformazione in società semplice

Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:

  • assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;

  • trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.

Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano:

  • nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;

  • nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

  • per il 60% entro il 30.9.2026;

  • per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

Imposte indirette

Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’im­posta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Estromissione agevolata
dell’immobile dell’imprenditore individuale

Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera im­prenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:

  • sia alla data del 31.10.2025;

  • sia alla data dell’1.1.2026 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).

Ambito oggettivo

L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione:

  • devono essere posseduti al 31.10.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;

  • devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2026.

Imposta sostitutiva

Il regime agevolativo in commento prevede:

  • l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;

  • la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

Adempimenti

Ai fini delle agevolazioni in esame:

  • l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);

  • l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.

Affrancamento
straordinario
delle riserve

Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Con l’affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.

Riserve affrancabili

Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d’imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L’affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d’imposta, e può essere integrale o parziale.

Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025.

Imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025.

Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

Argomento Descrizione
Credito
d’imposta
per design e ideazione
estetica

Viene prevista la proroga per il 2026 del credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica di cui all’art. 1 co. 202 della L. 160/2019.

Il credito d’imposta per il 2026:

  • spetta nella misura del 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto);

  • è utilizzabile in un’unica quota annuale.

Rottamazione dei ruoli - Riapertura fino al 31.12.2023

Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti: 

  • da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate; 

  • dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni; 

  • da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento; 

  • da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati. 

L’Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili. 

Adesione alla rottamazione 

La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026. 

Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30.6.2026. 

Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026. 

Effetti della rottamazione 

Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione. 

In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto: 

  • non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;

  • non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;

  • i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati; 

  • il DURC può essere rilasciato;

  • sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli. 

Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate. 

Dilazione delle somme 

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035. 

Per quanto riguarda le rate: 

  • la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026; 

  • dalla quarta alla 51ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

  • dalla 52ª alla 54ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035. 

In caso di pagamento rateale, dall’1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo. 

Decadenza dalla rottamazione 

La rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). 

Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni. 

Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione. 

Non è certo se il debitore possa, decaduta la rottamazione, riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli. 

Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni 

Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione-quater”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies”, quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati.

Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla “rottamazione-quinquies”.

Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie. 

Giudizi pendenti

Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti.

Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata.

Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.

Dati della fatturazione elettronica - Utilizzo ai fini del pignoramento

Si prevede la messa a disposizione dell’Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.

Disposizioni attuative

Le modalità di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Ritenuta sulle transazioni
commerciali
tra imprese
(dal 2028)

Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La ritenuta di acconto dovrà essere operata all’atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B; in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall’applicazione della ritenuta.

Soggetti esclusi

La ritenuta non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento:

  • risultano aver aderito al concordato preventivo biennale di cui al DLgs. 13/2024;

  • si trovano in regime di adempimento collaborativo (artt. 3 - 7 del DLgs. 128/2015).

La ritenuta non si applicherà, inoltre, nel caso in cui il pagamento sia soggetto alla ritenuta d’acconto dell’11% effettuata dalle banche e da Poste Italiane, ai sensi dell’art. 25 del DL 78/2010; si tratta, in particolare, dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta.

Misura della ritenuta

La ritenuta sui corrispettivi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa deve essere operata con l’aliquota:

  • dello 0,5%, per il 2028;

  • dell’1%, a decorrere dal 2029.

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative relative all’applicazione della nuova ritenuta saranno stabilite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione IVA omessa - Liquidazione automatica

Viene introdotta una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti:

  • dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);

  • dai corrispettivi telematici trasmessi;

  • dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. ”LIPE”). 

Non è prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati e la liquidazione è prevista solo per l’IVA (non anche per l’omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e del sostituto di imposta).

Si considera omessa anche la dichiarazione presentata ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta (sostanzialmente, i quadri VE e VF).

Procedura

L’esito della liquidazione viene reso noto al contribuente mediante una comunicazione bonaria, in cui sono presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell’imposta dovuta.

La sanzione viene calcolata sull’imposta ancora da versare, quindi sull’imposta liquidata mediante comunicazione bonaria al netto dei pagamenti effettuati.

Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo (diventa quindi del 40%).

Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione.

Ove venga instaurato il contraddittorio a seguito della comunicazione bonaria, i 60 giorni (ri)decorrono solo se nella seconda comunicazione i rilievi vengono in parte archiviati. Pertanto, se le doglianze del contribuente non vengono condivise, onde fruire della definizione delle sanzioni al terzo occorre pagare le somme entro i 60 giorni decorrenti dalla prima comunicazione. 

Ove il pagamento non avvenga, gli importi (imposte, interessi al 4% e sanzioni piene) saranno iscritti a ruolo con successiva notifica della cartella di pagamento.

Decorrenza 

La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data dell’1.1.2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento (sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata). 

La liquidazione sembra quindi operare a partire dall’anno 2018 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2019), sempre che tale anno sia stato caratterizzato da omissione dichiarativa.

Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in
pagamento

Viene modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72).

A decorrere dall’1.1.2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Modifiche alla comunicazione per l’uso dei
contanti con
turisti esteri
Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.
Incremento dell’imposta di soggiorno
per il 2026

Viene estesa all’anno 2026 la facoltà degli enti locali di incrementare l’imposta di soggiorno nella misura di cui all’art. 1 co. 492 della L. 213/2023.

Tale facoltà compete a:

  • Comuni capoluogo di Provincia;

  • unioni di Comuni;

  • Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.

Misura dell’incremento

L’imposta di soggiorno può essere incrementata fino a 2 euro per notte di soggiorno.

Contributi per Roma capitale e il Comune di Venezia

Possono essere incrementati, nella medesima misura, anche i contributi previsti per:

  • Roma Capitale, di cui all’art. 14 co. 16 lett. e) del DL 78/2010;

  • il Comune di Venezia, di cui all’art. 1 co. 1129 della L. 145/2018.

3 principali novità in materia DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2026.

Argomento Descrizione
Incentivo
per l’assunzione di lavoratrici
madri

Viene introdotto a regime, dal 2026, un incentivo per l’assunzione di lavoratrici madri con almeno tre figli.

Ambito applicativo

L’incentivo riguarda i datori di lavoro privati che assumono donne con le seguenti caratteristiche:

  • madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni;

  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. 

Tipologie contrattuali

L’incentivo riguarda le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, o a tempo indeterminato.

Sono agevolabili anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

Misura e durata del beneficio

L’incentivo consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile (sono esclusi dall’esonero i premi e contributi dovuti all’INAIL).

La durata dell’agevolazione è di:

  • 12 mesi dalla data dell’assunzione, se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;

  • un massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione con contratto a tempo determinato, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato;

  • 24 mesi dalla data dell’assunzione, se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero contributivo:

  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;

  • è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023.

Bonus mamme 2026 e rinvio
decontribuzione parziale

Si prevede il rinvio della decontribuzione parziale per le lavoratrici con almeno due figli e la riproposizione del c.d. “bonus mamme” per il 2026.

Rinvio decontribuzione parziale

Si prevede il rinvio dal 2026 al 2027 della decontribuzione parziale per le lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli e un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro, introdotto dall’art. 1 co. 219 della L. 30.12.2024 n. 207.

In sostanza, la decontribuzione parziale potrà essere applicata dal 2027 in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome:

  • madri di due figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;

  • madri di tre o più figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

La piena operatività della decontribuzione parziale è subordinata all’adozione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Bonus mamme 2026

Il bonus mamme 2026 riguarda le lavoratrici madri:

  • dipendenti (esclusi i lavoratori domestici);

  • autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome;

  • autonome iscritte alla Gestione separata INPS (di cui all’art. 2 co. 26 della L. 335/95);

  • professioniste iscritte alle casse di previdenza professionali di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103.

La lavoratrice deve essere titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La stessa deve inoltre avere:

  • 2 figli, con il contributo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio;

  • o almeno 3 figli, con il contributo che spetta fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo.

Le lavoratrici con più di due figli possono beneficiare del bonus mamme 2026 a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il bonus mamme 2026 consiste in una somma pari a 60 euro mensili:

  • per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo;

  • per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le lavoratrici con almeno 3 figli.

Il bonus mamme 2026 non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini ISEE.

Il bonus mamme 2026 sarà riconosciuto dall’INPS, dietro la presentazione di apposita domanda. Le mensilità spettanti, a decorrere dall’1.1.2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre 2026, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre.

Disposizioni in materia di TFR e adesione alla
previdenza
complementare

Vengono introdotte disposizioni sugli accantonamenti inerenti al trattamento di fine rapporto (TFR) e sul relativo Fondo INPS, nonché sulle adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Estensione dei datori di lavoro obbligati al versamento all’INPS degli accantonamenti relativi al TFR

Integrando l’art. 1 co. 756 della L. 296/2006, si stabilisce che, con effetto dai periodi di retribuzione successivi al 31.12.2025, siano ricompresi nell’ambito dell’obbligo di versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rap­por­to dei propri lavoratori dipendenti ad un apposito Fondo dell’INPS (c.d. “Fondo di Tesoreria”) anche i datori che raggiungono o superano (o abbiano raggiunto o superato) la soglia di 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività e che il relativo computo avvenga sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di retribuzione considerato. Si ricorda che, nella disciplina previgente, per i datori già in attività al 31.12.2006 il limite dimensionale in oggetto veniva calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006, mentre per gli altri datori si prendeva a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.

La medesima norma prevede poi:

  • che per il biennio 2026-2027 tale disposizione non operi qualora la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti;

  • con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti dall’1.1.2032, la riduzione da 49 a 39 del numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l’obbligo in questione.

Disciplina del silenzio-assenso per il conferimento del TFR alla previdenza complementare

Viene modificata la disciplina relativa al conferimento tacito del TFR al finanziamento della previdenza complementare (c.d. “silenzio-assenso”).

Il principio del conferimento del TFR in assenza di diverse dichiarazioni di volontà si applica:

  • così come già previsto dalla disciplina previgente, ai lavoratori di prima assunzione del settore privato, esclusi i lavoratori domestici;

  • ai lavoratori non di prima assunzione, limitatamente ai casi in cui abbiano già in essere, prima dell’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro dipendente, un’adesione a una forma pensionistica collettiva, prevista da accordi collettivi, anche territoriali o aziendali.

In merito a quest’ultimo punto, la disposizione in esame precisa poi che in caso di più forme pensionistiche collettive, si fa riferimento a quella a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.

Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR e la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi.

Inoltre, in assenza di accordi di natura collettiva, la forma pensionistica di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata ai sensi del DM 31.3.2020 n. 85.

Rinuncia all’adesione automatica

Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e:

  • conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta;

  • ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’art. 2120 c.c.; tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

Adempimenti del datore di lavoro

Vengono individuati specifici adempimenti per il datore di lavoro in caso di adesione automatica alla previdenza complementare, nonché nelle ipotesi di prima assunzione o meno del lavoratore.

Nel dettaglio, in caso di adesione automatica il datore di lavoro deve:

  • darne comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione;

  • effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni riservati al lavoratore per la rinuncia all’adesione automatica.

Nel caso di prima assunzione del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a fornire a quest’ultimo (al momento dell’assunzione) un’informativa circa gli accordi collettivi applicabili, il meccanismo di adesione automatica, la forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica e le diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Se il lavoratore non è di prima assunzione, il datore di lavoro deve fornire, contestualmente all’assunzione, un’apposita informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.

Qualora il lavoratore abbia già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro è tenuto fornire un’informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto troverà applicazione il meccanismo di adesione automatica.

Versamento delle quote di TFR presso una nuova forma pensionistica complementare

Viene modificato l’art. 14 co. 6 del DLgs. 252/2005, ossia la norma sul diritto del lavoratore al versamento alla nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta – nell’ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all’altra – degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro.

Nel dettaglio, la disposizione in commento sopprime la clausola secondo cui il diritto a tali versamenti spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro, anche aziendali.

Modifica della disciplina in materia di previdenza complementare

Modificando l’art. 11 del DLgs. 252/2005, si prevede, con decorrenza dall’1.7.2026:

  • la modifica della disciplina della liquidazione in forma di capitale di una quota di prestazione complementare;

  • con riferimento alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, la possibilità di tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia definendo la relativa disciplina sotto il profilo tributario.

Nel dettaglio, si stabilisce che:

  • riguardo all’eventuale quota di prestazione in forma di capitale, vada elevato il limite dell’importo liquidabile in tale forma dal 50% al 60% del montante finale accumulato;

  • la liquidazione possa avvenire con conversione in rendita vitalizia;

  • nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3 co. 6 e 7 della L. 335/95, la prestazione possa essere interamente erogata in forma di capitale.

In alternativa alla rendita vitalizia, la norma in esame consente che le prestazioni pensionistiche possano essere anche erogate:

  • nella forma della rendita a durata definita;

  • per un numero di anni pari alla vita attesa residua con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui;

  • ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al nuovo co. 3-quater dell’art. 11 del DLgs. 252/2005, o ancora mediante un’erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni.

Con le nuove previsioni, nella forma della rendita a durata definita le prestazioni:

  • sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare;

  • il relativo montante è mantenuto in gestione.

Erogazione della liquidazione
anticipata della NASpI

Vengono modificate le modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI che, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 22/2015, può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all’autoimprenditorialità.

In particolare, si prevede che l’erogazione della prestazione non avvenga più in un’unica soluzione, come previsto dalla previgente normativa, ma in due rate:

  • la prima, in misura pari al 70% dell’intero importo;

  • la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della NASpI e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione (e della titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità).

ISEE - Franchigia prima casa e scala di equivalenza

Si prevedono alcune modifiche sulla franchigia della prima casa ai fini ISEE e sulla scala di equivalenza, ai fini dell’accesso alle seguenti prestazioni:

  • assegno di inclusione (ADI) e supporto per la formazione e il lavoro (SFL), di cui al DL 4.5.2023 n. 48;

  • assegno unico e universale (AUU), di cui all’art. 1 del DLgs. 29.12.2021 n. 230;

  • contributo asilo nido e contributo per forme di supporto presso la propria abitazione, previsti dall’art. 1 co. 355 della L. 11.12.2016 n. 232;

  • bonus nuovi nati introdotto dall’art. 1 co. 206 della L. 30.12.2024 n. 207.

Franchigia prima casa

Per le suddette prestazioni, la soglia passa da 52.500 euro a:

  • 91.500 euro;

  • ovvero 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane di cui alla L. 7.4.2014 n. 56.

In sostanza, con riferimento alle suddette prestazioni, per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 91.500 euro o di 120.000 euro (per i nuclei familiari residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane), incrementata di 2.5000 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.

Scala di equivalenza

Per le suddette prestazioni, vengono rideterminate le maggiorazioni di cui alla lett. a) dell’Allegato 1 del DPCM 159/2013, relative al numero dei figli. In particolare, le maggiorazioni sono pari a:

  • 0,1 in caso di nuclei familiari con 2 figli;

  • 0,25 in caso di 3 figli;

  • 0,40 in caso di 4 figli;

  • 0,55 in caso di almeno 5 figli.

ISEE - Computo delle valute all’estero, delle criptovalute e delle rimesse in denaro

Modificando l’art. 5 co. 1 del DL 6.12.2011 n. 201 (norma che prevedeva la revisione delle modalità di determinazione e dell’ambito di applicazione dell’ISEE), viene stabilito che la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all’estero deve comprendere le giacenze in valuta all’estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro.

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono adottate le misure volte a:

  • dare attuazione alla misura (anche al fine di assicurare l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica);

  • prevedere le occorrenti modifiche al DPCM 159/2013, volte a inserire all’art. 5, tra le componenti del patrimonio mobiliare, le giacenze in valute, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all’estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato.

Gli Enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate dovranno adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto attuativo, gli atti anche normativi necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le nuove disposizioni (restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti).

ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

Vengono previste semplificazioni relativamente alla presentazione e alla precompilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), necessaria per ottenere l’ISEE.

Le novità relative alla DSU decorrono dall’1.1.2026.

Precompilazione della DSU

Viene previsto che l’INPS coopera anche con il Ministero dell’Interno e con l’Automobile Club d’Italia ai fini della precompilazione della DSU.

A tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e nel Pubblico registro automobilistico (PRA).

Presentazione della DSU

Viene previsto che la presentazione della DSU, per il tramite dei Centri di assistenza fiscale (CAF), dovrà avvenire prioritariamente in modalità precompilata.

ISEE - Esclusione
degli immobili colpiti da calamità naturali - Proroga
Viene prorogata per il 2026 l’esclusione dal computo del patrimonio immobiliare, ai fini dell’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale, degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.
Adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della
speranza di vita

Si prevede, limitatamente al 2027, un aumento dei requisiti richiesti per l’accesso alle pensioni, stabilito dal DM 19.12.2025 in relazione all’incremento della speranza di vita, nella misura di un solo mese.

L’incremento di tre mesi stabilito dal citato DM 19.12.2025 troverà invece piena applicazione a decorrere dall’1.1.2028.

Tuttavia, tale misura non troverà applicazione per:

  • i lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all’Allegato “B” alla L. 205/2017, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero da almeno 6 anni negli ultimi 7, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo, e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

  • i lavoratori, compresi i c.d. “precoci”, addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DLgs. 67/2011, che soddisfano determinate condizioni e che sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Una disposizione particolare riguarda poi i percettori di APE sociale, i quali continueranno a beneficiare della prestazione fino al conseguimento del requisito anagrafico di vecchiaia adeguato.

Incentivo
alla rinuncia al pensionamento anticipato

Viene confermata anche per il 2026 la possibilità di beneficiare dell’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’art. 1 co. 286 della L. 197/2022, seppur limitato alla sola rinuncia della pensione anticipata di cui all’art. 24 co. 10 del DL 201/2011 (in quanto non è stato confermato il pensionamento anticipato in “Quota 103”).

L’incentivo in parola viene dunque riconosciuto ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31.12.2026 i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata e decidono di rinunciarvi.

In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà verrà meno ogni obbligo da parte del datore di lavoro di versare i contributi IVS della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore dovuta all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, verrà corrisposta interamente al lavoratore e, relativamente alla medesima, troverà applicazione l’esclusione dall’imponibile fiscale.

4 ALTRE PRINCIPALI NOVITà

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2026.

Argomento Descrizione
Riproposizione del regime derogatorio per la valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante

Viene reintrodotta, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

A fronte del regime derogatorio, è previsto l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

La deroga si applica anche alle imprese del settore assicurativo.

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Pier Giovanni Dal Mas